Dom 04 Giu 2023
Dom 04 Giu 2023
Apertura al Pubblico
su prenotazione telefonica
Da Lunedì a Venerdì
dalle 08:15 alle 14:15
L’Ente di Stato dei Giochi (brevemente Ente Giochi) è un ente autonomo istituito con Legge 27 dicembre 2006 n. 143.
All’Ente Giochi compete:
L’Ente Giochi, nello svolgimento delle proprie funzioni, emana regolamenti contenenti disposizioni vincolanti e di carattere generale che danno esecuzione alle disposizioni della Legge 27 dicembre 2006 n. 143 ed ai decreti di attuazione, nonché ogni altro provvedimento che l’Ente Giochi ritiene opportuno per il raggiungimento delle proprie finalità.
L’Ente Giochi opera sotto il controllo e la vigilanza del Consiglio Grande e Generale e del Congresso di Stato.
Consiglio Direttivo
L’Ente di Stato dei Giochi è rappresentato e diretto da un Consiglio Direttivo formato da cinque membri nominati dal Consiglio Grande e Generale.
Il Presidente è designato dal Congresso di Stato su proposta del Segretario di Stato per le Finanze.
L’incarico di componente del Consiglio Direttivo ha durata triennale, è rinnovabile per un massimo di tre mandati, è precluso ai membri del Consiglio Grande e Generale e del Congresso di Stato, ai magistrati e agli appartenenti ai Corpi di Polizia.
Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale è composto da tre membri nominati dal Consiglio Grande e Generale tra gli iscritti all’Albo dei Revisori ed opera con le modalità e responsabilità previste dalla Legge sulle Società.
Il Presidente è designato dal Collegio Sindacale.