Gio 05 Dic 2024
Chiunque intenda organizzare e gestire in forma occasionale ovvero temporanea un singolo gioco, concorso a premi, lotteria, tombola, gioco della sorte ed abilità e similari per i quali sia messo in palio un premio in denaro o in natura nell’ambito di manifestazioni sia pubbliche che private anche collegate ad iniziative imprenditoriali o commerciali, di cui all’articolo n. 4 della Legge 25 luglio 2000 n. 67 e successive modifiche, deve avanzare apposita richiesta all’Ente di Stato dei Giochi.
Tale richiesta può essere sostituita da comunicazione da effettuarsi almeno 72 ore prima dell’inizio del gioco solo nel caso in cui:
· l’introito lordo previsto sia inferiore a 500 euro;
· il montepremi sia inferiore a 5.000 euro;
· l’organizzatore sia un operatore economico sammarinese e il gioco si svolga con intenti promozionali (categoria H del Decreto Delegato n. 177/2023 “concorsi a premi e similari esercitati a scopo promozionale”).
I “giochi” per cui è sufficiente inviare la comunicazione sono soggetti ad oneri di vigilanza nella misura di 20 euro per ogni estrazione.
Tutti i “giochi” che non rientrano in queste caratteristiche necessitano obbligatoriamente di una autorizzazione.
Nel caso di “gioco” con autorizzazione è obbligatorio presentare apposita istanza a questo Ente allegando il regolamento del gioco, n. 1 marca da bollo da 15 euro e il certificato penale del soggetto che verrà indicato come responsabile del gioco; tali giochi sono soggetti ad imposta speciale erariale nella misura del 12% sull’introito lordo se con montepremi superiore a 5.000 euro, e sono soggetti sempre ad oneri di vigilanza nella misura del 2% sull’introito lordo.
Si fa presente che l’esercizio di qualsiasi attività di gioco non rientrante nell’ambito di applicazione della legge e/o in mancanza di autorizzazione o comunicazione è sanzionato, anche penalmente, ai sensi della Legge n. 67/2000 e successive modifiche.
Si fa presente altresì che la mancata osservanza delle disposizioni impartite da questo Ente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla Legge n. 67/2000 e successive modifiche; quando l’infrazione risulti particolarmente grave, la sanzione è aumentata tre volte tanto nel minimo quanto nel massimo.
I moduli da compilare sono disponibili sul sito https://entegiochi.sm/it/modulistica
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell’Ente di Stato dei Giochi telefonando al n. 0549/883298 oppure inviando una email a info@entegiochi.sm
Tutte le forme di gioco sono vietate ai minori di anni diciotto.
Gio 05 Dic 2024
Si informa che nella giornata di oggi lunedì 22 Luglio 2024, a seguito di lavori di ristrutturazione dell'area adiacente lo Sportello del Gioco Responsabile, lo stesso non è accessibile sino alle ore 15:00
Gio 05 Dic 2024
Si comunica che l’Ente di Stato dei Giochi è operativo nella nuova sede in Via Ventotto Luglio n. 192 – Palazzina A1 – Piano 4 - Borgo Maggiore - RSM
Telefono 0549-883298
E-Mail info@entegiochi.sm
Gio 05 Dic 2024
Gio 05 Dic 2024
Apertura al Pubblico
su prenotazione telefonica
Da Lunedì a Venerdì
dalle 08:15 alle 14:15
L’Ente di Stato dei Giochi (brevemente Ente Giochi) è un ente autonomo istituito con Legge 27 dicembre 2006 n. 143.
All’Ente Giochi compete:
L’Ente Giochi, nello svolgimento delle proprie funzioni, emana regolamenti contenenti disposizioni vincolanti e di carattere generale che danno esecuzione alle disposizioni della Legge 27 dicembre 2006 n. 143 ed ai decreti di attuazione, nonché ogni altro provvedimento che l’Ente Giochi ritiene opportuno per il raggiungimento delle proprie finalità.
L’Ente Giochi opera sotto il controllo e la vigilanza del Consiglio Grande e Generale e del Congresso di Stato.
Consiglio Direttivo
L’Ente di Stato dei Giochi è rappresentato e diretto da un Consiglio Direttivo formato da cinque membri nominati dal Consiglio Grande e Generale.
Il Presidente è designato dal Congresso di Stato su proposta del Segretario di Stato per le Finanze.
L’incarico di componente del Consiglio Direttivo ha durata triennale, è rinnovabile per un massimo di tre mandati, è precluso ai membri del Consiglio Grande e Generale e del Congresso di Stato, ai magistrati e agli appartenenti ai Corpi di Polizia.
Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale è composto da tre membri nominati dal Consiglio Grande e Generale tra gli iscritti all’Albo dei Revisori ed opera con le modalità e responsabilità previste dalla Legge sulle Società.
Il Presidente è designato dal Collegio Sindacale.